Causa n. RG 6904/2025 – Sentenza del 25 settembre 2025 Giudice: dott.ssa Rossella Chirieleison
Chi sono le parti
Un cittadino italiano, nato nel 1947, che ha fatto domanda all’INPS per ottenere l’assegno sociale (la prestazione assistenziale prevista per chi ha più di 67 anni e si trova in stato di bisogno economico). L’INPS ha respinto la domanda e il cittadino si è rivolto al Tribunale.
Cos’è l’assegno sociale (per chi non lo conosce)
L’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’INPS a chi ha compiuto 67 anni, risiede stabilmente in Italia e si trova in uno stato di bisogno economico, ossia non ha redditi o li ha al di sotto di una soglia minima stabilita dalla legge. Non si tratta di una pensione, ma di un sostegno assistenziale per chi non ha mezzi sufficienti per vivere.
La vicenda: cosa è successo
Il ricorrente, dopo circa trent’anni di matrimonio, si è separato dalla moglie nel febbraio 2024 e ha trasferito la propria residenza presso la casa della sorella il 21 maggio 2024. Sei giorni dopo, il 27 maggio 2024, ha presentato domanda all’INPS per ottenere l’assegno sociale, dichiarando di non avere redditi propri.
L’INPS ha respinto la domanda con la seguente motivazione: la separazione era avvenuta poco prima della domanda, il ricorrente aveva rinunciato all’assegno di mantenimento che l’ex coniuge gli avrebbe dovuto corrispondere, e dunque secondo l’INPS lo stato di bisogno non era genuino ma costruito artificiosamente per accedere alla prestazione.
Il percorso amministrativo prima del giudizio
Il ricorrente ha tentato più volte di far valere le proprie ragioni in via amministrativa, senza successo:
- 29 luglio 2024: ricorso amministrativo respinto;
- 22 ottobre 2024: nuova istanza all’INPS, rigettata il 28 ottobre 2024;
- 5 marzo 2025: ulteriore sollecito, con risposta negativa dell’11 marzo 2025;
- 29 gennaio 2025: nuova domanda di assegno sociale, accolta dall’INPS con decorrenza dal 1° febbraio 2025.
Il paradosso è evidente: l’INPS ha accolto la seconda domanda presentata nel 2025, riconoscendo finalmente il diritto alla prestazione – ma sulla stessa identica situazione già esistente nel 2024, senza spiegare perché la prima domanda fosse stata respinta. Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di riconoscergli il diritto anche a partire dalla prima domanda del maggio 2024, recuperando i ratei arretrati da giugno 2024 a gennaio 2025.
La difesa dell’INPS
L’INPS ha sostenuto che al momento della prima domanda non sussistesse un effettivo stato di bisogno, per due ragioni principali:
- La separazione dopo quasi trent’anni di matrimonio e il trasferimento di residenza avvenuto solo sei giorni prima della domanda sarebbero elementi che fanno dubitare della genuinità della separazione;
- Il ricorrente aveva rinunciato all’assegno di mantenimento pattuito in sede di separazione (€ 50,00 al mese), e questa rinuncia – secondo l’INPS – dimostrerebbe che il bisogno economico era stato creato deliberatamente.
Cosa ha deciso il Tribunale
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso del cittadino, respingendo le tesi dell’INPS.
La separazione è reale e documentata
Il giudice ha verificato che:
- La separazione risultava regolarmente annotata nei registri dello stato civile dal 28 febbraio 2024;
- La variazione della residenza anagrafica era stata ufficialmente richiesta il 21 maggio 2024;
- L’assenza di redditi era confermata dall’autodichiarazione reddituale allegata alla domanda.
Non vi è alcun elemento concreto per sostenere che la separazione fosse fittizia. L’INPS non può presumere la fraudolenza solo dal fatto che la separazione è avvenuta dopo tanti anni di matrimonio o che la residenza è cambiata poco prima della domanda.
La rinuncia all’assegno di mantenimento è irrilevante
Il giudice ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22755/2024, sentenze n. 14513/2020, n. 33513/2023, n. 24954/2021), secondo cui:
Per ottenere l’assegno sociale, l’unico requisito rilevante è lo stato di bisogno effettivo, misurato sui redditi concretamente percepiti. Non contano i redditi potenziali, i redditi che si sarebbero potuti richiedere ma a cui si è rinunciato, né le valutazioni sulle cause che hanno portato a quella situazione economica.
In altre parole: il fatto che il ricorrente non abbia richiesto o abbia rinunciato all’assegno di mantenimento dell’ex coniuge non equivale ad avere quei soldi in tasca. La legge guarda ai redditi reali, non a quelli ipotetici.
La contraddizione dell’INPS è insanabile
Il Tribunale ha sottolineato un dato decisivo: l’INPS stesso ha poi accolto la seconda domanda del gennaio 2025, riconoscendo il diritto all’assegno sociale sulla base della medesima situazione già esistente al momento della prima domanda. Questo dimostra che i requisiti erano presenti fin dall’inizio e che il diniego originario era illegittimo.
La decisione finale
Il Tribunale ha condannato l’INPS a:
Il principio giuridico fondamentale
Questa sentenza afferma un principio importante e garantista: l’INPS non può negare l’assegno sociale adducendo sospetti di separazione fittizia o rimproverando al richiedente di non aver preteso un assegno di mantenimento dal coniuge separato. Lo stato di bisogno si valuta in modo oggettivo sui redditi effettivi, non su quelli che la persona avrebbe potuto avere se avesse fatto scelte diverse. Qualsiasi sospetto di frode deve essere provato con elementi concreti, non presunto.
In sintesi
Un anziano separatosi dalla moglie dopo trent’anni di matrimonio si è visto negare dall’INPS l’assegno sociale, sospettato di aver simulato il bisogno economico. Il Tribunale di Milano ha dato torto all’INPS: la separazione era documentata e reale, i redditi erano assenti, e la rinuncia all’assegno di mantenimento è del tutto irrilevante ai fini del diritto alla prestazione. L’INPS è stata condannata a pagare tutti gli arretrati da giugno 2024 e le spese legali.
Nota: questo è un documento giuridico tecnico. Per valutare una situazione analoga è sempre necessario il parere di un avvocato specializzato in diritto previdenziale.
