Causa n. 193/2024 R.G. – Sentenza del 5 giugno 2025 Giudice: dr. Giovanni Luca Ortore
Chi sono le parti
Un lavoratore dipendente di Sicuritalia (gruppo Servizi Fiduciari soc. coop.) dal 13 luglio 2012 al 30 novembre 2023, con mansioni di addetto alla custodia non armata (guardia fiduciaria), inquadrato nel livello D del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
Il problema: uno stipendio troppo basso
Il lavoratore ha portato in giudizio la propria azienda lamentando che lo stipendio percepito fosse incostituzionalmente basso. Il punto centrale è questo: il CCNL applicato dalla sua azienda (il contratto collettivo dei Servizi Fiduciari) prevedeva una retribuzione significativamente inferiore rispetto ad altri contratti collettivi che regolavano mansioni del tutto equivalenti alle sue.
Il confronto con gli altri contratti era impietoso:
In pratica, lavoratori che facevano le stesse cose guadagnavano tra il 23% e il 37% in più semplicemente perché la loro azienda applicava un contratto diverso.
Il lavoratore ha chiesto che gli venisse riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL Multiservizi per i lavoratori di II livello, con condanna al pagamento delle differenze retributive per tutto il periodo di lavoro: € 19.600,87.
La difesa dell’azienda
Sicuritalia ha resistito in giudizio sollevando due eccezioni tecniche molto elaborate:
1. Questione di legittimità costituzionale: l’azienda ha chiesto al giudice di sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione se sia lecito che un giudice possa “scavalcare” il contratto collettivo applicato e usare un altro contratto come parametro retributivo. L’azienda sosteneva che questo violerebbe la libertà di impresa (art. 41 Cost.) e l’autonomia sindacale (art. 39 Cost.).
2. Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE: in subordine, ha chiesto di rimettere la questione alla Corte di Giustizia europea, sostenendo che la disciplina applicata dal giudice italiano potesse violare le regole europee sulla libertà di impresa e sulla concorrenza.
Cosa ha deciso il Tribunale
Il giudice ha respinto entrambe le eccezioni preliminari e ha accolto integralmente il ricorso del lavoratore.
Sulle eccezioni preliminari
Il Tribunale ha richiamato le recenti sentenze della Corte di Cassazione (n. 27769/2023 e n. 27711/2023), secondo cui:
- Il giudice ha sempre il potere di verificare se uno stipendio rispetti l’art. 36 della Costituzione, che garantisce ad ogni lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa;
- Questo controllo non viola né la libertà sindacale né la libertà di impresa, perché nessuna attività economica può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e dignità umana”;
- Anche la Direttiva UE 2022/2041 sui salari minimi adeguati punta alla dignità del lavoro e alla convergenza sociale, confermando che i salari non possono scendere sotto una soglia di decenza;
- La retribuzione prevista dal CCNL Servizi Fiduciari risulta addirittura inferiore all’indice di povertà assoluta ISTAT, la soglia sotto la quale un soggetto è considerato assolutamente povero. Questo dato da solo rende evidente l’inadeguatezza dello stipendio.
Sul merito: lo stipendio era incostituzionalmente basso
Il Tribunale ha dichiarato la nullità degli artt. 23 e 24 del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 nella parte relativa ai minimi retributivi, perché in contrasto con l’art. 36 della Costituzione.
Come parametro corretto ha utilizzato il CCNL Multiservizi, già adottato in numerose sentenze analoghe dalla Cassazione (Cass. 4622/2020, 10851, 9005, 5189, 4951, 4808/2019) e dalla Corte d’Appello di Milano.
Condanna economica
Sicuritalia è stata condannata a pagare al lavoratore:
Oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza è provvisoriamente esecutiva, il che significa che il lavoratore può procedere immediatamente al recupero delle somme senza aspettare eventuali appelli.
Spese legali
Sicuritalia è stata condannata anche al pagamento delle spese legali: € 2.700,00 per onorari, oltre il 15% forfettario, IVA e CPA.
Il principio giuridico fondamentale
Questo caso affronta un tema di grande attualità in Italia: i cosiddetti “contratti pirata”, ossia contratti collettivi firmati da sindacati poco rappresentativi che fissano minimi salariali molto bassi, consentendo alle aziende di risparmiare sulle retribuzioni a scapito dei lavoratori.
Il Tribunale afferma con chiarezza che il fatto che un CCNL sia stato firmato anche dalle organizzazioni sindacali più rappresentative non basta a garantire che i minimi retributivi siano costituzionalmente adeguati. Il giudice può sempre e comunque verificare se lo stipendio rispetti l’art. 36 della Costituzione e, se non lo rispetta, può applicare un contratto collettivo diverso come parametro di riferimento.
In sintesi
Un lavoratore addetto alla custodia di Sicuritalia ha vinto la causa contro la propria azienda perché lo stipendio previsto dal contratto collettivo applicato era troppo basso – persino al di sotto della soglia di povertà assoluta ISTAT – rispetto a quello di lavoratori con mansioni equivalenti in altri settori. Il Tribunale di Como ha dichiarato nulle le clausole retributive di quel contratto e condannato Sicuritalia a pagare quasi € 20.000 di arretrati retributivi e TFR, riconoscendo al lavoratore il trattamento economico del CCNL Multiservizi.
Nota: questo è un documento giuridico tecnico. Per valutare una situazione analoga è sempre necessario il parere di un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
