MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E MISURE VOLTE A FAVORIRE L’ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI LUOGHI DEL LAVORO SUBORDINATO | Lavoro Lex - Studio Legale
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MISURE PER LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO NON IMPRENDITORIALE E MISURE VOLTE A FAVORIRE L’ARTICOLAZIONE FLESSIBILE NEI TEMPI E NEI LUOGHI DEL LAVORO SUBORDINATO

1 Circ. 30 luglio 2018 n. 3707/C Ministero dello Sviluppo Economico Legge n. 81 del 22 maggio 2017: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Destinatari (Testo)

Destinatari Alle Camere di commercio, industria, artigianato e AGRICOLTURA (tramite PEC) Confcommercio Lombardia Segreteria generale PEC: confcommerciolombardia@ticertifica.it per conoscenza: allla dgpicpmi sede All’Unioncamere PEC: unioncamere@pert.legalmail.it All’Istituto Guglielmo Tagliacarne PEC: tagliacarne@legalmail.it

(Testo) Sono pervenute alla Scrivente numerose richieste da parte di codeste Camere, di Associazioni di categoria (segnatamente Confcommercio Lombardia), tendenti ad avere chiarimenti in merito alla esatta applicazione, anche dal punto di vista procedurale della pubblicità commerciale, delle nuove modalità di costituzione (dal punto di vista soggettivo) dei contratti di rete. In particolare con nota PEC del 12 settembre 2017, codesta Confederazione ha rivolto alla scrivente un quesito in merito alla partecipazione di “lavoratori autonomi” ai contratti di rete disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009. In dettaglio si richiede «… ai sensi della LEGGE 22 maggio 2017, n. 81, art. 12 comma 3 secondo cui “Al ne di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste … ” – di confermare se tutti i liberi professionisti dotati di Partita IVA, a prescindere dalla titolarità o meno di una impresa, possono partecipare alle reti di impresa». La CCIAA di Lecce, come altre CCIAA, ha richiesto in particolare, riportando il quesito di un utente se « riguardo alla pratica di costituzione di una rete di imprese (laboratori analisi) e la possibilità di far rientrare in essa un’associazione professionale (2 professionisti biologi) non iscritta alla Camera pur avend,o un numero REA, … con l’approvazione dell’art. 12 del jobs act autonomi … si debba ritenere superato l’orientamento ministeriale espresso col parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2015… che negava tale possibilità» Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti, sopra sinteticamente richiamati, si osserva quanto segue. La disciplina richiamata si riferisce in maniera inequivoca ai rapporti di lavoro autonomo «di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile». Precisa la norma in questione (art. 1, comma 2), che «Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.» Ne consegue, a parere della scrivente, che quando nella disposizione richiamata da codesta Confederazione (art. 12 comma 3), il legislatore a erma che «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attivita’ professionale, a prescind,ere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità’: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi cazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia», è evidente che sta riferendosi ai soggetti di cui all’articolo 1 della norma, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori. Resta tuttavia irrisolta la questione della pubblicità del contratto di rete. Il richiamo da parte dell’articolo 12, comma 3, dell’articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata. La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni

imprenditore, del contratto di rete. Nell’ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle imprese. In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a ni pubblicitari – la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009. Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al quesito delle CCIAA e di codesta Confederazione. IL DIRETTORE GENERALE