Legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo per condotte tenute fuori dall’orario di lavoro. violazione delle norme sulla sicurezza industriale e l’ igiene da parte del responsabile della sicurezza | Lavoro Lex - Studio Legale
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Legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo per condotte tenute fuori dall’orario di lavoro. violazione delle norme sulla sicurezza industriale e l’ igiene da parte del responsabile della sicurezza

(Tribunale ordinario di Bologna, dott.ssa Maria Luisa Pugliese, sentenza n. 483/2017 del 23/05/2017)

 

Il caso: Il sig. ***, assunto in data 01/06/2016 presso ***, società che gestisce un noto ristorante di Bologna, come impiegato, inquadramento nel livello 2 del CCNL del settore Pubblici Esercizi e mansioni di executive chef di cucina, conveniva in giudizio il datore di lavoro contestando la legittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti. Il ricorrente chiedeva inoltre al datore di lavoro il pagamento delle somme non versate a titolo di retribuzioni e TFR indicate nella busta paga di ottobre 2016 e all’indennità sostitutiva del preavviso. La società, costituendosi in giudizio nella persona del legale rappresentante pro tempore, ha contestato la fondatezza delle domande avverse e ne ha chiesto l’integrale rigetto. Il licenziamento si basava sulle contestazioni mosse con lettera del 4/10/2016, nella quale venivano elencati i comportamenti contrari alle regole di sicurezza industriale e igiene tenuti dal ricorrente. Veniva contestato al lavoratore di essere entrato nel locale adibito alla ristorazione in compagnia di terzi non autorizzati e in stato di ebbrezza, fuori dall’orario di lavoro, sporcando e mettendo in disordine i  locali e  gli spazi aziendali. Il comportamento imputato al ricorrente è stato confermato dall’istruttoria testimoniale e documentale, nonché dalle stesse ammissioni del ricorrente. Il licenziamento per giusta causa è stato pertanto ritenuto legittimo anche se inerente a comportamenti tenuti fuori dall’orario di lavoro, in virtù del ruolo del ricorrente come responsabile della sicurezza.

 

La sentenza: Il Tribunale di Bologna, dopo aver sentito i testi che hanno confermato lo stato dei fatti e dichiarato di aver visto le condizioni e il danneggiamento dei locali, ha dichiarato legittimo il licenziamento per condotta particolarmente censurabile, e ha  respinto il ricorso del lavoratore. La condotta posta in essere dall’attore rientrava pienamente tra quelle sanzionate con licenziamento in tronco dal CCNL applicato.

Richiamando la Cassazione Sez. L, Sent n. 8641 del 12/04/2010 il Tribunale ha dunque riportato il principio secondo cui il licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

 

Avv. Giuseppe Colucci

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