Si puo’ tentare la conciliazione prima di ricorrere in giudizio o successivamente?
Il lavoratore prima di ricorrere al giudice del lavoro dichiarando di accettare il rischio di causa ( e quindi anche una possibile decisione sfavorevole del giudice con condanna alle spese di giudizio), puo’ tentare, tramite il suo difensore o rappresentante, la conciliazione con il datore di lavoro.
In caso di accettazione di una somma a titolo di incentivo all’esodo ( oltre il TFR e le competenze di fine rapporto) proposta dal datore di lavoro, entrambi le parti potranno sottoscrivere un accordo dichiarando di accettare le condizioni, rinunciando contestualmente a ogni reciproca pretesa.
Questa conciliazione viene generalmente sottoscritta in ‘sedi protette’ secondo l’art 2113 del codice civile ( sindacato, commissione di conciliazione presso l’ispettorato del lavoro provinciale o commissione certificazione..) determinando la non impugnabilità’ della stessa.
I datori di lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento ( secondo l’art. 6 del Dlgs 23/2015 ovvero Jobs act per i licenziamenti degli assunti dal 7 marzo 2015), possono, a titolo di incentivo e rinuncia all’impugnazione del licenziamento, una somma pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura, comunque, non inferiore a tre (prima erano due) e non superiore a 27 mensilità (prima erano 18).
Per i datori di lavoro che non raggiungono i limiti dimensionali dei 16 dipendenti e per le associazioni di tendenza, l’ammontare delle somme sopra indicate è dimezzato e, in ogni caso, non può superare il limite delle 6 mensilità (art. 9 del D.L.vo n. 23/2015).
In tal caso il lavoratore avrà comunque diritto alla Naspi ( indennita’ di disoccupazione) essendo confermata l’estinzione del rapporto di lavoro per licenziamento.
licenziamento
Tale somma offerta dal datore di lavoro non sarà soggetta a contribuzione e imposizione fiscale, comunicando al lavoratore ( nei termini sopra indicati) le condizione dell’accordo, gli estremi dell’assegno circolare dell’incentivo proposto o accordato e la richiesta di convocazione presso le ‘ sedi protette’ sopra indicate ( Ispettorato del lavoro nota 148- 10.01.2020).
La convocazione e sottoscrizione della conciliazione potra’ avvenire anche oltre i 60 giorni sopra indicati nelle sedi protette previste dalla stessa citata legge c.d. Jobs act ( ossia le commissioni di conciliazione istituite presso l’ispettorato del lavoro provinciale, le sedi sindacali, le province, le università, i consigli provinciali dei consulenti del lavoro e gli enti bilaterali).
In questo caso il datore di lavoro deve
entro 65 giorni dal licenziamento, trasmettere, anche attraverso gli intermediari abilitati e tramite il portale cliclavoro.it, la “comunicazione offerta di conciliazione” (aggiuntiva rispetto all’UniLav da inviare al Centro per l’Impiego competente entro i 5 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro), indicando tutti i dati del rapporto di lavoro e delle parti, la data e la sede della conciliazione, se la conciliazione ha avuto esito positivo, ossia se il lavoratore ha accettato l’offerta, e l’importo di quest’ultima.
La mancata comunicazione è sanzionata con un importo pecuniario compreso tra i 100 e i 500 euro, nella misura minima attraverso l’istituto della diffida ( art. 6 comma 3 del d.lgs n. 23 del 2015).
La conciliazione, in generale, puo’ anche avverarsi in giudizio e già dalla prima udienza di comparizione delle parti tramite anche l’intervento del giudice che puo’ tentare di ravvicinare le posizioni delle parti, portandole al raggiungimento dell’accordo.