Codatorialita | Lavoro Lex - Studio Legale
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Codatorialita

 

Cosa s’intende per codatorialità? Codatorialità e rapporto di lavoro subordinato

 

La codatorialità è l’istituto per cui la prestazione lavorativa di uno o piu dipendenti viene ad essere utilizzata da uno o più datori di lavoro.

Il rapporto di lavoro subordinato è posto in essere  quando un lavoratore si impegna a fornire la propria prestazione alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto, in cambio di retribuzione. È normalmente un rapporto bilaterale tra il lavoratore e un solo datore di lavoro. Accanto a questo paradigma classico, per esigenze di produttività ed organizzative, nelle imprese si è iniziato a far ricorso a modelli che deviano dallo schema base , tra questi , la codatorialità.

Dove si sviluppa la codatorialità? Codatorialità e reti d’impresa

 

Il modello contrattuale della codatorialità nasce e viene disciplinato nell’ambito delle reti d’impresa. La rete d’impresa è un contratto che consente alle imprese partecipanti di mettere in comune attività e risorse per una migliore performance aziendale e un conseguente incremento della competitività delle aziende che vi aderiscono.

Un  primo riscontro normativo inerente alla codatorialità si trova nell’art.30, comma 4-ter del d.lgs 273/2003 , il quale  afferma che “tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa  è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

Cosa comporta la codatorialità per i dipendenti?

 

Il regime di codatorialità comporta che  in capo ai datori di lavoro gravi l’obbligo di corrispondere la retribuzione e i versamenti previdenziali dovuti ai lavoratori in regime di codatorialità , specularmente i lavoratori si impegnano a rendere la propria prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori.

La codatorialità comporta una serie di conseguenze giuridiche

In primo luogo, oltre, al datore di lavoro originario, il primo con cui il lavoratore ha instaurato il rapporto lavorativo,  legittimati ad esercitare il potere direttivo nei confronti dei lavoratori sono anche i datori di lavoro appartenenti alla rete d’impresa. Un punto critico è quello relativo al lavoratore in regime di codatorialità che abbia ricevuto direttive contrastanti da parte dei datori di lavoro. Il nodo si scioglie se si considera che il lavoratore non assume la responsabilità del risultato produttivo dell’organizzazione di imprese ma semplicemente si impegna a svolgere in modo diligente la propria prestazione.

In secondo luogo ,la presenza di più datori di lavoro comporta il sorgere di un’obbligazione solidale in capo ai  co-datori per gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro. Di conseguenza, i datori di lavoro sono obbligati tutti per la medesima prestazione , in modo che  ciascuno può essere costretto all’adempimento  per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri datori. Il datore che adempie l’obbligo avrà, poi, azione di regresso nei confronti degli altri datori obbligati in solido.

Requisiti Contenutistici del contratto. La codatorialità nel diritto del lavoro .

 

Il  rapporto di codatorialità si sostanzia in un contratto di lavoro pluridatoriale, stipulato tra lavoratore e imprenditori che abbiano previamente stipulato un contratto di rete, che deve contenere le cd. regole di ingaggio .In particolare nel contratto pluridatoriale occorre stabilire le modalità attraverso le quali i datori di lavoro eserciteranno il potere direttivo nei confronti dei lavoratori, come ripartire il lavoratore determinandone orari, trasferte ed eventuali indennità, come valutare i rischi e come prevenirli , le modalità informative nei confronti del lavoratore.

Recentemente è intervenuto a disciplinare taluni aspetti della codatorialità il Decreto del ministero del lavoro e delle Politiche sociali 205/2021.

Le comunicazioni relative al regime di codatorialità saranno effettuate da un’unica impresa all’interno della rete ,la cosidetta impresa referente, la quale avrà cura di allegare il contratto comprensivo delle regole d’ingaggio e un elenco da cui risultino le imprese co-titolari.

Quanto al trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità , viene determinato in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione come datore di lavoro di riferimento e con riguardo alla  categoria, al livello e alle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.

Il lavoratore ,anche in codatorialità  deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto .