07 Mag I rapporti di lavoro nelle società sportive dilettantistiche ( recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione 2018)
La Cassazione – con ord. 30 aprile 2018, n. 10393 – ha precisato che le associazioni sportive dilettantistiche, al pari di tutti gli enti che usufruiscono di agevolazioni fiscali, devono provare la sussistenza dei requisiti sostanziali e non soltanto formali.
Pertanto, è necessario esibire prove che asseverino l’effettiva natura e lo svolgimento di un’attività di promozione della disciplina sportiva, senza alcun fine di lucro. Al riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che la Corte Costituzionale – con sentenza n. 385/2005 – ha dichiarato illegittime le norme che causano disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e subordinati.
In particolare le prove dell’attivita’ lucrativa, nel caso specifico, consistevano : a) nell’identico contenuto, nel corso degli anni, dei verbali dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo; b) nella mancanza delle delibere del consiglio direttivo in ordine all’ammissione di nuovi soci in violazione dell’art. 14 dello Statuto, che prevede che il Consiglio direttivo debba deliberare sulle domande di ammissione dei soci; c) nella mancanza dell’accettazione della domanda da parte del Presidente del Consiglio direttivo; d) nella mancanza di regolamenti interni relativi all’attività sportiva; e) nella mancanza di promozione dell’attività sportiva approvata dall’assemblea; f) nell’essere i verbali dell’assemblea dei soci sistematicamente firmati da due soli soci, senza che in essi sia dato conto dei presenti; g) nel desumersi la fittizietà delle riunioni assembleari dall’assenza di adeguate modalità di convocazione dell’assemblea, come peraltro confermato dalle dichiarazioni dei soggetti intervistati in sede di accesso, che avevano dichiarato di non avere mai ricevuto avvisi di convocazione dell’assemblea; h) nella mancanza di locale idoneo ad ospitare tutti gli associati (circa 2400-2500 persone); i) nella mancata utilizzazione della sigla “ASD” in tutte le comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi dell’associazione, nelle quali è dato rilievo alla parola “club”; l) nella mancata istituzione di un libro dei soci e di un libro cassa in formato cartaceo; m) nel non avere mai l’associazione, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 2 dello Statuto, promosso o organizzato manifestazioni sportive; n) nella mancanza del vincolo associativo riscontrata dalla carenza dell’esercizio dei diritti e doveri connessi alla qualità di soci, alcuni dei quali, intervistati, si sono quali cati come “clienti”; o) nell’adozione di forme di pubblicità, a seconda del servizio reso e di sconti e promozioni propri di una tipica società commerciale; p) nella commistione di rapporti con la P & P S.r.l., svolgente attività di gestione di palestre e piscine, avendo detto società, della quale sono soci i fratelli Paolo e Paola De Vidi, e l’ASD, iniziato l’attività nello stesso periodo, che svolgono sotto la medesima insegna, occupando gli stessi dipendenti ed avendo la stessa sede legale, avendo ricevuto i locali dove operano in locazione da società facente capo al padre dei germani De Vidi, essendo in ne il rapporto tra la P & P S.r.l. e l’ASD regolato da convenzione in virtù della quale la prima s’impegna a cedere in gestione alla seconda le attività sportive di palestra, piscina e termarium, verso il corrispettivo di un canone mensile e del sostenimento dei costi di ordinaria amministrazione. Orbene, la sentenza impugnata, muovendo dal presupposto che l’iscrizione nell’apposito registro tenuto dal CONI garantisse la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, si è soffermata su una considerazione atomistica degli elementi, aventi valenza indiziaria, circa l’operatività della ASD Formula alla stregua di vera e propria società commerciale, giungendo a disconoscerne detta valenza senza che ne fosse valutata la tenuta nel quadro di una valutazione complessiva degli stessi elementi raccolti, ed incorrendo quindi nella denunciata violazione o falsa applicazione delle norme di diritto indicate in epigrafe, laddove, in particolare, ha omesso di valutare le conseguenze che, in relazione a quanto richiesto dall’art. 90, comma 18, lett. e) della l.n. 289/2002 e dall’art. 148 TUIR commi 3 e 8, si determinano sul regime applicabile laddove le associazioni interessate non si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa.
La sentenza di primo grado si è, dunque, posta in contrasto con i principi di diritto in analoghe controversie, secondo cui: a) «In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta prevista dall’art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affliazione al CONI» (cfr. Cass. sez. 5, 5 agosto 2016, n. 16449); b) le suddette agevolazioni tributarie di cui all’art. 148 TUIR in favore di enti di tipo associativo commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, «si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto» (cfr. Cass.. sez. 5, 11 marzo 2015, n. 4872).
(Ordinanza Cass. Sez. Lavoro 30 aprile 2018, n. 10393 )
Avv. Giuseppe Colucci