21 Dic Corte Giustizia Europea 20 dicembre 2017: una importante sentenza inerente la sharing economy e le nuove forme di lavoro della quarta rivoluzione industriale ( industry 4.0)
Il 20 dicembre 2017 la Corte UE ha stabilito che Uber va considerato come un servizio di taxi, e non come una piattaforma digitale di intermediazione di servizi.
Le conseguenze della sentenza potrebbero essere molto rilevanti.
Uber, come molte altre startup nel campo della sharing economy, ha sempre beneficiato del fatto di operare in un’area grigia grazie alla quale ha potuto ridurre i costi e offrire un servizio a prezzi concorrenziali. Ora dovrà probabilmente adeguarsi alle norme sulla sicurezza e alle regole sindacali previste per i tassisti in tutti e 21 i paesi dell’Unione in cui opera.
In particolare la Corte di giustizia UE in data 20 dicembre 2017 ha esaminato la sentenza C-434/15 su Taxi e Uber sulle seguenti questioni pregiudiziali.
Atteso che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude le attività di trasporto dall’ambito di applicazione di tale direttiva, se l’attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all’interno di una città, attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici — interfaccia e applicazione di programmi informatici («smartphone e piattaforme tecnologiche», usando i termini della convenuta) — che consentono a tali persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
Con riguardo alla determinazione della natura giuridica di tale attività [,] se essa possa essere parzialmente considerata un servizio della società dell’informazione e, in caso affermativo, se il servizio [OR 7] elettronico di intermediazione debba beneficiare del principio di libera prestazione dei servizi garantito dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 56 TFUE e dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE.
Avv. Giuseppe Colucci